Pubblicato nuovo Regolamento ATP 2026/909 che modifica il Regolamento cosmetici
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E' stato pubblicato il Regolamento (UE) 2026/909 della Commissione, che modifica il Regolamento cosmetici (CE) n. 1223/2009 introducendo nuove restrizioni, divieti e condizioni d’uso relative a numerose sostanze impiegate nei prodotti cosmetici.
Il provvedimento interviene sugli allegati II, III, V e VI del Regolamento cosmetici e recepisce diversi pareri del CSSC (Scientific Committee on Consumer Safety), con impatti significativi in particolare per:
fragranze allergizzanti;
ingredienti contenenti alluminio;
sali di zinco;
coloranti per tinture per capelli;
filtri UV;
conservanti.
Tra le principali novità segnaliamo:
• Triphenyl Phosphate (TPP) La sostanza “Triphenyl Phosphate” viene inserita nell’allegato II (sostanze vietate), a seguito delle preoccupazioni relative al potenziale profilo genotossico ed endocrino.
Scadenze:
dal 1° gennaio 2027: divieto di immissione sul mercato di prodotti non conformi;
dal 1° luglio 2028: divieto di messa a disposizione sul mercato.
• Benzyl Salicylate La sostanza, già soggetta ad obbligo di dichiarazione come allergene del profumo, viene ora sottoposta a limiti specifici differenziati per categoria di prodotto.
Alcuni esempi:
profumi: max 4%;
gel doccia/prodotti bagno: max 1,3%;
lozioni corpo: max 0,7%;
prodotti per il cavo orale: max 0,004%.
Restano applicabili gli obblighi di etichettatura previsti per gli allergeni delle fragranze.
• Citral Anche il Citral viene sottoposto a nuovi limiti d’impiego specifici per categoria di prodotto, sulla base della metodologia QRA2 per il rischio sensibilizzante.
Tra i principali limiti:
deodoranti/antitraspiranti: 0,032%;
prodotti labbra: 0,11%;
profumi: 0,6%;
prodotti leave-on capelli: 1,2%.
Sono confermati gli obblighi di dichiarazione in etichetta come allergene del profumo.
• Ingredienti contenenti alluminio Viene introdotta una nuova voce dedicata agli ingredienti contenenti alluminio, con limiti massimi espressi in contenuto di Al per numerose categorie cosmetiche.
Esempi:
antitraspiranti non aerosol: 7,73%;
deodoranti aerosol: 3,24%;
dentifrici: 3,18%;
ombretti: 43,31%;
prodotti leave-on viso: 10,59%.
Particolare attenzione dovrà essere prestata ai prodotti spray e ai prodotti inalabili.
• Sali di zinco idrosolubili Vengono aggiornate le condizioni d’uso dei sali di zinco nei prodotti per l’igiene orale.
Nuovi limiti:
dentifrici: max 1% in zinco;
dentifrici per bambini 6 mesi – 1 anno: max 0,72%;
collutori: max 0,1% per utilizzatori sopra i 6 anni.
• Acetylated Vetiver Oil L’olio di vetiver acetilato viene inserito nell’allegato III con limiti differenziati in funzione della tipologia di prodotto.
È inoltre richiesto che la materia prima sia stabilizzata con l’1% di alfa-tocoferolo.
• Nuovi coloranti per tinture capelli Vengono introdotte nuove voci relative a:
HC Blue No. 18;
HC Yellow No. 16;
HC Red No. 18;
Hydroxypropyl-p-phenylenediamine e relativo sale dicloridrato.
Le sostanze risultano autorizzate entro specifici limiti d’uso e con le consuete avvertenze obbligatorie per i coloranti per capelli.
• DHHB (Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate) Per il filtro UV DHHB viene introdotto un limite relativo alla presenza dell’impurità DnHexP (di-n-esil ftalato), che non dovrà superare 10 ppm.
Tempistiche di applicazione
Per la maggior parte delle sostanze:
dal 1° gennaio 2027: stop all’immissione sul mercato dei prodotti non conformi;
dal 1° luglio 2028: stop alla messa a disposizione sul mercato.
Per alcune sostanze specifiche sono previste scadenze differenziate.
Considerazioni operative
Il regolamento comporterà la necessità di:
riesaminare formule e specifiche materie prime;
verificare i livelli di impurità;
aggiornare dossier PIF e CPSR;
rivalutare etichettatura e claims;
pianificare la gestione delle scorte e delle transizioni regolatorie.
Raccomandiamo di avviare quanto prima una gap analysis sui prodotti interessati, in particolare per le categorie:
deodoranti e antitraspiranti;
profumeria;
oral care;
hair dyes;
prodotti contenenti alluminio, argille o DHHB.
Restiamo a disposizione per supportare le verifiche di conformità formulativa e documentale.


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