Regolamento UE 2025/2439: Aggiornamenti CLP per Settori Pet Care e Fragranze Ambientali
- fabrizio cioci
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Aggiornamento: 2 giorni fa

Premessa
Il 3 dicembre 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2025/2439, che modifica sostanzialmente le tempistiche di applicazione del Regolamento (UE) 2024/2865 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) delle sostanze e miscele pericolose.
Questo aggiornamento normativo riveste particolare rilevanza per gli operatori dei settori Pet Care e Fragranze Ambientali, che commercializzano prodotti frequentemente soggetti a classificazione di pericolo per la presenza di tensioattivi, conservanti, fragranze allergizzanti, oli essenziali e solventi.
Contesto Normativo
Il Regolamento (UE) 2024/2865, adottato il 20 novembre 2024 ed entrato in vigore il 10 dicembre 2024, aveva introdotto significative modifiche al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), con particolare riferimento a:
• Requisiti di formattazione delle etichette (caratteri tipografici, dimensioni, spaziatura)
• Obbligo di indirizzo fisico del responsabile nell'Unione Europea
• Disposizioni relative alla pubblicità e alla vendita a distanza di prodotti pericolosi
• Introduzione volontaria di etichette digitali
• Nuovi criteri di classificazione per sostanze contenenti più costituenti (MOCS)
• Termini ridotti per la ri-etichettatura in seguito a modifiche classificative
Le date di applicazione originariamente previste (luglio 2026 e gennaio 2027) hanno suscitato preoccupazioni nel tessuto industriale europeo, in particolare tra le PMI, relative ai tempi tecnici necessari per l'adeguamento completo.
Modifiche Introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2439
Il nuovo regolamento risponde alle istanze emerse dal Rapporto Draghi sulla competitività europea, riconoscendo la necessità di tempi di implementazione più congrui per preservare la capacità competitiva delle imprese europee.
Riallineamento delle Date di Applicazione
Il Regolamento 2025/2439 non modifica i requisiti sostanziali introdotti dal Regolamento 2024/2865, ma posticipa significativamente le scadenze di applicazione, consolidandole principalmente al 1° gennaio 2028.
Disposizione Data Originale Nuova Data Differimento
Requisiti di formato etichette 1 gennaio 2027 1 gennaio 2028 +12 mesi
Obblighi di ri-etichettatura 1 luglio 2026 / 1 gennaio 2027 1 gennaio 2028 Unificata
Disposizioni pubblicitarie 1 luglio 2026 1 gennaio 2028 +18 mesi
Vendita a distanza 1 luglio 2026 1 gennaio 2028 +18 mesi
Informazioni risposta sanitaria 1 gennaio 2026 1 gennaio 2027 +12 mesi
Importante: Il Regolamento (UE) 2025/2439 è entrato in vigore il 23 dicembre 2025, venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Impatto sui Settori Pet Care e Fragranze Ambientali
Ambito di Applicazione Settoriale
Le modifiche CLP interessano in modo particolare i seguenti prodotti:
Settore Pet Care:
• Prodotti per l'igiene animale contenenti tensioattivi, profumi e conservanti classificati
• Formulazioni antiparassitarie (spot-on, spray, collari impregnati)
• Detergenti per superfici destinate agli animali (lettiere, gabbie, acquari)
• Prodotti igienizzanti e deodoranti per ambienti domestici con animali
• Shampoo medicati e dermatologici veterinari
Settore Fragranze Ambientali:
• Diffusori liquidi a bastoncino contenenti solventi e oli essenziali
• Spray profumati formulati con propellenti e/o alcol
• Ricariche per diffusori elettrici contenenti fragranze volatili
• Candele profumate con fragranze allergizzanti oltre i limiti di soglia
• Preparati a base di oli essenziali puri o in miscela
• Profumatori in gel contenenti polimeri assorbenti e fragranze
Requisiti di Formato delle Etichette (Applicazione: 1° Gennaio 2028)
Le nuove specifiche tecniche di formattazione si applicano a tutti i prodotti classificati come pericolosi secondo il Regolamento CLP:
Dimensioni Minime dei Caratteri (x-height):
• Capacità ≤ 0,5 litri: caratteri ≥ 1,2 mm
• Capacità > 0,5 - 3 litri: caratteri ≥ 1,4 mm
• Capacità > 3 - 50 litri: caratteri ≥ 1,8 mm
• Capacità > 50 - 500 litri: caratteri ≥ 2,0 mm
• Capacità > 500 litri: caratteri ≥ 2,0 mm
Requisiti Tipografici:
• Interlinea minima: 120% dell'altezza del carattere
• Leggibilità garantita su qualsiasi superficie di applicazione
Identificazione del Responsabile nell'UE (Applicazione: 1° Gennaio 2028)
L'etichetta deve riportare i recapiti completi di un fornitore responsabile stabilito nell'Unione Europea, includendo:
• Nome (denominazione sociale completa)
• Indirizzo completo (via, numero civico, codice postale, località, Stato membro)
• Numero di telefono
• Indirizzo di posta elettronica
Non sono più sufficienti indicazioni generiche quali "Made in EU" o riferimenti alla sola denominazione aziendale senza recapiti completi.
Disposizioni relative alla Pubblicità (Applicazione: 1° Gennaio 2028)
Per prodotti classificati come pericolosi, qualsiasi forma di pubblicità deve includere:
• Pittogrammi di pericolo pertinenti
• Avvertenze (segnale di avvertimento)
• Indicazioni di pericolo principali
Restrizioni sui Claim
È espressamente vietato l'utilizzo di termini che possano indurre il consumatore a sottovalutare i pericoli, quali:
• "Non tossico"
• "Innocuo"
• "Ecologico" / "Eco-friendly"
• "Naturale" (se utilizzato in modo da suggerire assenza di pericolo)
• "Sicuro per l'ambiente"
Questa disposizione riveste particolare rilevanza per i settori in oggetto, dove il marketing tradizionalmente enfatizza gli aspetti naturalistici e di sostenibilità ambientale dei prodotti.
Vendita a Distanza e E-commerce (Applicazione: 1° Gennaio 2028)
Le offerte di vendita presentate prima della conclusione del contratto (preventivi, carrello e-commerce) devono riportare:
• Pittogrammi di pericolo
• Indicazioni di pericolo rilevanti
• Rimando alle informazioni complete di sicurezza
Questa disposizione impatta significativamente i canali di vendita digitale, sempre più rilevanti per entrambi i settori.
Rilevanza per Formulazioni Tipiche
Esempio 1: Shampoo Antiparassitario per Cani
Shampoo, balsami e detergenti per animali contenenti tensioattivi anionici/non ionici e fragranze allergizzanti frequentemente presentano classificazioni quali:
• H319 - Provoca grave irritazione oculare
• H315 - Provoca irritazione cutanea
• H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea
• H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Candele Profumate
Le candele profumate contenenti fragranze allergizzanti oltre i limiti di soglia (tipicamente 0,01% per allergeni cutanei come Limonene, Linalool, Citronellol, Geraniol) presentano comunemente classificazioni quali:
• H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea
• H411/H412 - Tossico/Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
La presenza di cere paraffiniche o altri componenti può inoltre comportare classificazioni aggiuntive, richiedendo particolare attenzione nella formulazione e nell'etichettatura di questi prodotti ampiamente diffusi nel settore fragranze ambientali.
Diffusori e Fragranze Ambientali
I diffusori a bastoncino contenenti solventi (glicoli, alcoli) e oli essenziali, così come gli spray profumati con propellenti infiammabili, presentano comunemente le seguenti classificazioni:
• H226 - Liquido e vapori infiammabili
• H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea
• H411/H412 - Tossico/Nocivo per gli organismi acquatici
Oli Essenziali Puri
La maggior parte degli oli essenziali commercializzati in purezza presenta classificazioni di pericolo multiple, includendo tossicità acuta, irritazione cutanea, sensibilizzazione e pericolosità per l'ambiente acquatico.
Timeline di Implementazione
Fase 1: 2026 - Periodo Preparatorio
L'anno 2026 rappresenta un periodo di transizione privo di scadenze normative cogenti, da utilizzare strategicamente per audit del portafoglio prodotti, gap analysis e pianificazione operativa.
Fase 2: 1° Gennaio 2027
Entrano in applicazione:
• Obbligo di fornitura informazioni sanitarie ai centri antiveleni
• Regole di etichettatura più rigorose specifiche (Allegato IV)
Fase 3: 1° Gennaio 2028
Applicazione integrale di tutti i nuovi requisiti di formato, indirizzo, pubblicità e vendita a distanza.
Considerazioni Tecniche Settoriali
Spazi Limitati di Etichettatura
I formati tipici dei settori Pet Care e Fragranze (flaconi 50-250 ml, diffusori 100-150 ml) presentano superfici di etichettatura ridotte. Le nuove dimensioni minime dei caratteri e i requisiti di spaziatura possono richiedere riprogettazione completa del layout o adozione di sistemi pieghevoli (booklet labels).
Compatibilità con il Marketing "Green"
La restrizione sui claim ecologici e naturalistici impone una revisione sostanziale delle strategie di comunicazione, particolarmente rilevante per prodotti posizionati nei segmenti premium eco-oriented. È necessario distinguere informazioni fattuali sulla composizione da claim di sicurezza vietati.
Impatto sui Canali Digitali
L'obbligo di visualizzazione delle informazioni di pericolo nelle offerte di vendita a distanza richiede interventi tecnici significativi su piattaforme e-commerce proprietarie, marketplace terzi e social commerce.
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Conclusioni
Il Regolamento (UE) 2025/2439 offre agli operatori economici un orizzonte temporale più favorevole per l'implementazione dei requisiti CLP aggiornati, senza tuttavia modificarne la sostanza. L'approccio "stop-the-clock" riflette la sensibilità delle istituzioni europee verso le esigenze operative delle imprese, preservando al contempo gli obiettivi di protezione della salute umana e dell'ambiente.
Per i settori Pet Care e Fragranze Ambientali, caratterizzati da formulazioni complesse, spazi di etichettatura limitati e strategie di marketing fortemente orientate ai valori naturalistici e ambientali, l'adeguamento richiede un approccio strutturato e competenze specialistiche.
La data unificata del 1° gennaio 2028 rappresenta un'opportunità per implementare i cambiamenti in modo coordinato ed efficiente, evitando adeguamenti frammentari e ottimizzando gli investimenti necessari.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
• Regolamento (UE) 2024/2865
• Regolamento (UE) 2025/2439
• GU UE L 2025/2439 del 3.12.2025
Documento redatto a scopo informativo. Le informazioni contenute non costituiscono consulenza legale. Per valutazioni specifiche si raccomanda di consultare il nostro team di professionisti qualificati.



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