EUDR e cosmetici cosa cambia per saponi e materie prime

Il regolamento Europeo contro la deforestazione, conosciuto come EUDR, riguarda anche alcune attività dell’industria cosmetica. Il recente Regolamento delegato (UE) 2026/2102 amplia l’elenco dei prodotti interessati e chiarisce diverse esclusioni. Per le aziende, il primo passo è capire quali prodotti e acquisti siano coinvolti e quale ruolo svolgano nella filiera.
I saponi entrano dal 30 dicembre 2027
La novità riguarda i saponi da toletta in barre, pani o forme stampate della voce ex 3401 11 00 e i saponi in altre forme della voce ex 3401 20, quando contengono o sono stati fabbricati usando palma da olio. La data è il 30 dicembre 2027, anche per le micro e piccole imprese.
Non basta però leggere “sapone” sull’etichetta. La verifica parte dalla classificazione doganale e dalla composizione. Le preparazioni detergenti liquide o in crema per la pelle correttamente classificate in 3401 30 00 non sono state aggiunte all’elenco. Anche shampoo e preparazioni per il bagno classificati nelle rispettive voci del capitolo 33 non diventano soggetti solo perché contengono un ingrediente da palma.
Per i detergenti solidi a base di tensioattivi occorre un esame specifico: la nuova descrizione EUDR usa il termine “saponi” e non include automaticamente ogni prodotto solido dello stesso codice. Sono inoltre stati richiesti chiarimenti interpretativi sul significato di “fabbricati usando palma da olio”. Nel frattempo è utile ricostruire l’origine degli ingredienti, senza fermarsi al nome INCI.
Non tutte le materie prime possono aspettare il 2027
Glicerina raffinata, alcuni acidi grassi e alcoli grassi industriali da palma possono essere già inclusi nell’EUDR. Per questi prodotti la data generale è il 30 dicembre 2026; il rinvio al 30 giugno 2027 riguarda i micro e piccoli operatori che soddisfano le condizioni previste, con eccezioni per i prodotti già coperti dalla normativa sul legno.
Altri derivati sono nuove inclusioni e decorreranno dal 30 dicembre 2027: fra questi glicerina greggia, alcuni alcoli grassi puri e determinate famiglie di esteri, ammidi e preparazioni chimiche. Due ingredienti dal nome simile possono quindi avere scadenze diverse. La palma interessata dalle restrizioni è solo quella del genere Elaeis; il babassù del genere Attalea è escluso.
Chi deve presentare la dichiarazione di dovuta diligenza
Un’azienda che importa direttamente nell’UE una materia prima o un sapone incluso nell'allegato I può essere un operatore: dovrà raccogliere i dati necessari, compresa l’origine geografica della materia prima, verificare legalità e assenza di deforestazione e presentare la DDS nel sistema europeo prima dell’operazione, secondo le regole applicabili.
Se invece produce un sapone usando prodotti interessati tutti già coperti da DDS, può essere un operatore a valle. Le modifiche del 2025 hanno eliminato la necessità di una nuova DDS ordinaria per operatori a valle e commercianti, ma restano obblighi di tracciabilità, conservazione delle informazioni per almeno cinque anni e gestione delle segnalazioni. I soggetti non PMI devono anche registrarsi nel sistema. Essere distributore non significa quindi essere esente da tutto.
E gli astucci in carta?
Gli imballaggi che accompagnano il cosmetico e servono esclusivamente a sostenerlo, proteggerlo o trasportarlo sono esclusi alle condizioni previste. La stessa conclusione non vale automaticamente per gli imballaggi vuoti importati o commercializzati separatamente. Anche espositori, materiali marketing e campioni richiedono una verifica della loro funzione e delle specifiche esclusioni.
Le attività da avviare ora
1. Mappare prodotti e materie prime, con codice doganale e scadenza applicabile.
2. Chiedere ai fornitori l’origine botanica degli ingredienti potenzialmente da palma e chiarire il loro ruolo EUDR.
3. Distinguere importazione, produzione e rivendita per individuare gli obblighi della propria azienda.
4. Organizzare dati, collegamenti alle forniture e procedure prima delle rispettive decorrenze.
5. Aggiornare le attestazioni ai clienti: una dichiarazione generale di esclusione di tutto il listino potrebbe non essere corretta.
Il team di Cosmetic Solutions supporta le aziende nella verifica del perimetro EUDR, nel confronto con i fornitori e nell’aggiornamento della documentazione, tenendo conto delle attività effettivamente svolte. Per informazioni: info@consulting-in-cosmetics.com.



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