Greenwashing: dal 27 settembre 2026 cambiano le regole per i claim ambientali
Dal 27 settembre 2026 diventano applicabili le nuove regole introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, recepita in Italia con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30.
La norma interviene soprattutto sulle pratiche commerciali rivolte ai consumatori: packaging, etichette volontarie, pubblicità, siti internet, e-commerce, materiali promozionali e, più in generale, tutti i messaggi con cui un prodotto o un’impresa vengono presentati al pubblico.
L’obiettivo è ridurre il rischio di greenwashing, rendendo più rigoroso l’uso di claim ambientali, marchi di sostenibilità e dichiarazioni climatiche.
Cosa cambia in concreto
Le nuove disposizioni rafforzano il controllo su espressioni come “green”, “eco-friendly”, “sostenibile”, “rispettoso dell’ambiente” e formule equivalenti. Questi claim non possono essere utilizzati in modo generico se non esiste una base adeguata che ne giustifichi l’impiego.
Particolare attenzione dovrà essere posta anche ai messaggi ambientali impliciti: non solo testi, ma anche colori, immagini, simboli, foglie, elementi grafici o denominazioni che, nel loro insieme, possano indurre il consumatore ad attribuire al prodotto un beneficio ambientale.
Le nuove regole riguardano inoltre i marchi e le etichette di sostenibilità, che dovranno essere basati su sistemi di certificazione conformi o essere stabiliti da autorità pubbliche.
Restano inoltre vietate le dichiarazioni che attribuiscono a un prodotto un impatto climatico neutro, ridotto o positivo quando tale risultato deriva semplicemente dalla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra.
Le asserzioni relative a futuri obiettivi ambientali, infine, dovranno essere sostenute da impegni concreti, verificabili e inseriti in piani di attuazione realistici.
Le nuove FAQ della Commissione europea
Nel settembre 2026 la Commissione europea ha pubblicato una nuova versione delle proprie Questions & Answers, con chiarimenti particolarmente utili per le imprese. Il documento conferma che la disciplina riguarda le pratiche commerciali B2C e non la composizione intrinseca del prodotto.
Le FAQ chiariscono inoltre che un claim ambientale può derivare anche dalla presentazione complessiva del prodotto: colori, immagini, simboli e grafica possono contribuire a creare un messaggio ambientale implicito.
Un altro punto importante riguarda le vecchie scorte. La Commissione precisa che dal 27 settembre 2026 le nuove regole si applicano anche agli existing products / old stock, cioè a prodotti o imballaggi già fabbricati, ordinati, distribuiti o già presenti sugli scaffali prima di tale data.
Questo non significa però che ogni prodotto debba essere automaticamente ritirato o distrutto. Le FAQ ammettono soluzioni pratiche quali sticker correttivi, informazioni integrative al punto vendita e altre misure proporzionate.
Cosa dice la Circolare MIMIT sulle scorte
Sul tema delle scorte è intervenuto anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con una circolare del 27 agosto 2026.
Il Ministero richiama il principio di proporzionalità e invita a considerare fattori come quantità di stock, cicli di packaging, ordini già effettuati, dipendenze della supply chain, shelf life e possibilità tecnica di correggere il packaging.
Per i beni durevoli già prodotti o immessi sul mercato prima del 27 settembre 2026, la circolare ammette che l’adeguamento materiale delle confezioni possa avvenire entro un ragionevole periodo di shelf life della categoria, indicato orientativamente in sei mesi, purché sia possibile documentare la produzione o l’immissione sul mercato antecedente alla data di applicazione.
Questo termine non deve però essere interpretato come un periodo generale di “sell-off” valido per qualsiasi prodotto: dal 27 settembre 2026 restano comunque richieste misure ragionevoli e proporzionate per adeguare le comunicazioni rivolte al consumatore.
Cosa dovrebbero fare oggi le aziende
Il consiglio è di procedere con una revisione sistematica di: packaging e artwork, claim ambientali, marchi e simboli di sostenibilità, siti web ed e-commerce, cataloghi, materiali pubblicitari e contenuti social.
Per le vecchie scorte è opportuno valutare caso per caso la soluzione più proporzionata e conservare evidenza delle azioni intraprese.
La nuova disciplina non riguarda quindi soltanto “cosa viene dichiarato”, ma anche come viene comunicato e come il consumatore può ragionevolmente interpretarlo.
Cosmetic Solutions supporta le aziende nella revisione regolatoria dei claim, del packaging e delle comunicazioni commerciali, anche con riferimento alla gestione delle scorte già presenti sul mercato.



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