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Nuova interpretazione di ECHA sulla gestione delle miscele pericolose che hanno goduto del periodo transitorio

  • Immagine del redattore: fabrizio cioci
    fabrizio cioci
  • 16 lug
  • Tempo di lettura: 2 min

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L’allegato VIII del Regolamento CLP, stabilisce che le miscele pericolose soggette ad obbligo di notifica, che erano state registrate tramite il sistema nazionale (in Italia il Registro dei Preparati Pericolosi dell'I.S.S.) prima delle rispettive scadenze in ragione del loro uso finale (1° gennaio 2021 per uso consumatore e/o professionale, e 1° gennaio 2024 uso industriale), non dovevano essere sottoposte alla notifica presso il portale europeo PCN fino al 1° gennaio 2025, tranne nei casi in cui si fosse resa necessaria la trasmissione di informazioni aggiornate. 

 

La linea guida ECHA dedicata all'Allegato VIII del Regolamento CLP ha specificato che la rietichettatura per includere l’UFI non era necessaria per quelle miscele che erano già state messe a disposizione di un distributore prima del 1º gennaio 2025. Pertanto, tali miscele potevano essere presenti sugli scaffali dei distributori o dei retailers senza UFI in etichetta anche dopo il 1° gennaio 2025, termine del periodo transitorio.

 

Nel corso di un webinar dal titolo “Poison centre notifications: beyond the transition period”, organizzato da ECHA a maggio scorso, l’agenzia ha fornito una nuova interpretazione per la gestione delle miscele che hanno goduto del periodo transitorio. La nuova interpretazione prevede invece che, contrariamente a quanto affermato in precedenza, a partire dal 1° gennaio 2025, tutte le miscele soggette a notifica presenti sugli scaffali dei distributori debbano riportare un UFI in etichetta. Questo in ragione del fatto che è terminato il periodo transitorio e che vi è l’obbligo dei fornitori di una catena di approvvigionamento di cooperare per soddisfare i requisiti del CLP. In conseguenza di ciò è stata recentemente modificata la FAQ n. 1727. Anche nell’aggiornamento della linea guida più sopra citata, ancora in bozza e non pubblicamente disponibile, è presente la nuova interpretazione.

 

Federchimica ha sensibilizzato le Autorità Competenti, che condividono la preoccupazione per questo improvviso e tardivo cambio di visione di ECHA, soprattutto in ragione della difficoltà delle imprese a conformarsi in tempi brevi. 

 

Si attendono eventuali chiarimenti dal Ministero della Salute.

 
 
 

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