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Pubblicato l’Omnibus Act VIII, che modifica il Regolamento cosmetici e la disciplina di alcuni ingredienti CMR

  • Gianfranco
  • 18 gen
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 19 gen

É stato pubblicato l’Omnibus ActVIII (Regolamento Delegato UE 2026/78), che modifica gli Allegati del Regolamento cosmetici (Regolamento UE 2009/1223) sulla base delle nuove classificazioni armonizzate del 22° ATP del CLP (Regolamento UE 2024/2564).



L'omnibus, da anni, periodicamente adegua il Regolamento cosmetici introducendo delle restrizioni sugli ingredienti per i quali l'adeguamento al progresso tecnico ha evidenziato un probabile rischio come Cancerogeni, Mutageni o Reprotossici. Nella maggior parte dei casi si tratta di sostanze che non hanno nessun utilizzo pratico nelle formulazioni cosmetiche.

 

Nella attuale pubblicazione si segnala, in particolare, le seguenti nuove restrizioni per ingredienti che possono avere hanno un impatto per le aziende:

 

CAS: 7740-22-4 INCI: Silver

E’ stato inserito l’argento in polvere, con particelle con diametro compreso tra 100 nm e 1 mm, in allegato III, voce n. 379, con l'introduzione di una restrizione d'uso alla concentrazione massima dello 0,05% in dentifrici e collutori; E’ stata modificata la disciplina dell’argento come colorante in allegato IV alla voce n. 142, dove ora è ammesso solo nella forma in polvere, con particelle con diametro compreso tra 100 nm e 1 mm, solo in prodotti per labbra e ombretti, alla concentrazione massima dello 0,2% E’ stata modificata la voce n. 1727 dell’Allegato II per estendere il divieto d'uso anche la forma massiccia dell’argento (particelle con diametro ≥ 1 mm) oltre all’argento colloidale nano (particelle con diametro < 100 nm) che era già stato vietato.

 

CAS: 6259-76-3, INCI: Hexyl Salicylate

E’ stata introdotta una restrizione per l'uso della sostanza, in Allegato III, alla voce n. 380, limitata per i seguenti impieghi: a) nelle fragranze idroalcoliche alla concentrazione massima del 2%  (Da non usare in preparati destinati a bambini di età inferiore a 3 anni)

b) in tutti i cosmetici rinse-off, non destinati a bambini di età inferiore a 3 anni (ad eccezione di gel doccia/prodotti per i bagno, prodotti per lavare le mani, balsamo per capelli e shampoo destinati a bambini di età inferiore a 3 anni), alla concentrazione massima dello 0,5% c) in tutti i cosmetici leave-on, non destinati a bambini di età inferiore a 3 anni (ad eccezione di balsamo per capelli, lozioni per il corpo, creme per il viso, rossetti/balsami labbra e profumi destinati a bambini di età inferiore a 3 anni), alla concentrazione massima dello 0,3% d) nei dentifrici alla concentrazione massima dello 0,001% e) nei collutori alla concentrazione massima dello 0,001%  (Da non usare in preparati destinati a bambini di età inferiore a 3 anni)f) nei gel doccia/prodotti per il bagno, prodotti per lavare le mani, shampoo, balsamo per capelli, prodotti per la cura della pelle del corpo, del viso e delle mani, rossetti/balsami labbra e profumi destinati a bambini di età inferiore a 3 anni, alla concentrazione massima dello 0,1%

CAS: 90-43-7, INCI o-Phenylphenol CAS: 132-27-4, INCI: Sodium o-Phenylphenate E’ stata modificata la voce n. 7 dell’allegato V sul loro impiego come conservanti: a) E’ consentito l’uso nei cosmetici rinse-off alla concentrazione massima dello 0,2% espresso come fenolo. b) E’ consentito l’uso nei cosmetici leave-on alla concentrazione massima dello 0,15% espresso come fenolo.

Quando o-Phenylphenol e Sodium o-Phenylphenate sono usati insieme, la concentrazione combinata (in fenolo) non deve superare lo 0,2 % nei prodotti da sciacquare e lo 0,15 % nei prodotti da non sciacquare.

Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione. Da non usare nei prodotti per il cavo orale.

Modalità d’impiego e avvertenze da riportare in etichetta: "Evitare il contatto con gli occhi";.

 

Il Regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2026 e si applica dal 1° maggio 2026.

 

A decorrere dal 1° maggio 2026, sarà vietato immettere e mettere a disposizione sul mercato cosmetici non conformi all’Omnibus VIII. Di conseguenza, il 1° maggio 2026 i cosmetici non conformi al nuovo regolamento, ma già immessi sul mercato, dovranno essere ritirati.


 
 
 

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